mercoledì 22 giugno 2016

Il ruolo del TFR

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una retribuzione differita a cui ha diritto un lavoratore dipendente in qualunque caso di cessazione del rapporto di lavoro. È nato con lo scopo di conferire al lavoratore che ha appena cessato il proprio rapporto di lavoro una liquidità nell’attesa di trovare un nuovo impiego o comunque di gestire l’uscita dall’età lavorativa. Il TFR è stato introdotto per la prima volta nel 1927, quando la legge stabiliva il diritto del lavoratore a una buonuscita d’importo relativo agli anni di lavoro svolti. Il TFR viene riformato con la legge n° 297 del 1982, in cui si stabilisce che l’importo di liquidazione corrisponde al 7,41% della retribuzione annua lorda, cioè comprensiva di tutti i benefit ricevuti a titolo non occasionale, importo del quale, dal 1995 con la riforma Dini, lo 0,50% va a finanziare le opere assistenziali dell’INPS, mentre il 6,91% va effettivamente ad essere accantonato. Vi è poi un ulteriore 0,20%, a carico del datore di lavoro, destinato al Fondo di Garanzia dell’INPS. Il TFR risulta essere una fonte di autofinanziamento per le imprese che hanno fino a 49 dipendenti, se il lavoratore sceglie di lasciare il TFR in azienda, mentre, sempre nel caso della medesima scelta, per aziende con più di 50 dipendenti è destinato al Fondo Tesoreria dell’INPS. Il TFR può essere anche destinato dal lavoratore alla forma di previdenza complementare da lui scelta e per quest’ultima è ad oggi una notevole fonte di finanziamento. I dati COVIP indicano infatti che di 13,008 miliardi di € versati in contributi alla previdenza complementare per l’anno 2014 ben 5,307 miliardi di € sono di TFR, cioè il 40,8%. Il D. Lgs. 252/2005 ha introdotto il meccanismo del silenzio-assenso, con il quale, se un lavoratore non esprime una preferenza esplicita nella destinazione del proprio TFR, questo viene destinato, in maniera irreversibile, al FP negoziale di riferimento, o, in assenza di quest’ultimo, al FONDINPS. In tutti i casi di silenzio-assenso, il TFR è allocato nel «comparto garantito», in cui la garanzia corrisponde ad una restituzione del capitale versato. La legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015 o riforma Renzi) prevede la possibilità che, con scelta irrevocabile, un lavoratore possa richiedere l’anticipo del TFR in busta paga mensilmente per tre anni fino al 30 giugno 2018. Questo aspetto andrebbe a danneggiare i FP in quanto li svuoterebbe da una notevole fonte di finanziamento ma, in realtà, tale possibilità si è rivelata un insuccesso dato che, ad oggi, solo lo 0,1% dei lavoratori dipendenti ha effettivamente richiesto l’erogazione del TFR in busta paga. Un aspetto importante è quello fiscale. Il TFR infatti è tassato separatamente con l’aliquota media degli ultimi cinque anni, mentre se destinato ai FP verrà tassato in fase di erogazione della prestazione con una tassazione ancora inferiore, in quanto l’aliquota base è del 15% che si decurterà di uno 0,30% annuo a partire dal sedicesimo anno, per un tetto massimo del 6%, al quale corrisponde una tassazione minima del 9% al trentaseiesimo anno di partecipazione al fondo. Per le imprese che destinano il TFR dei dipendenti a un FP ci sono delle agevolazioni corrispondenti ad una deduzione dal reddito d’impresa per un importo pari al 4% (6% per aziende fino a 49 dipendenti) del TFR destinato alle forme di previdenza complementare. Sono inoltre esonerate dal pagamento dello 0,20% destinato al Fondo di Garanzia. Il TFR lasciato in azienda si rivaluta annualmente dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione secondo dati Istat, mentre il TFR destinato ai FP ha una rivalutazione corrispondente all’andamento dei mercati presso i quali i capitali sono investiti. Questa differenza dà spesso adito a polemiche e scontri dettati da mala informazione, in cui annualmente si confrontano i rendimenti del TFR in azienda con quelli dei FP, commettendo l’errore di confrontare strumenti con orizzonti temporali completamente diversi. In generale si può dimostrare che nel lungo periodo il rendimento dei FP è nettamente superiore a quello del TFR, basti pensare che nell’anno appena chiuso il rendimento medio dei FP è stato del 7%, contro quello dell’1% del TFR, molto basso a causa della deflazione. Tuttavia tali confronti anche in questo caso non hanno molto senso dato che sono relativi a causa di tantissimi fattori esterni, come ad esempio l’andamento generale dei mercati o quello del PIL o quello dell’inflazione. Un recente studio della Ragioneria Generale dello Stato sulle tendenze nel lungo termine del sistema pensionistico italiano indicano come il conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare può alzare il Tds del 5%, proveniente dal secondo pilastro, per chi andrà in pensione tra 10 anni, e può arrivare ad aggiungere un 17% a chi andrà in pensione nel 2050.

Pierfrancesco Bresolini - 22/06/2016

martedì 21 giugno 2016

Il problema della miopia degli individui e le norme costituzionali

Come accennato precedentemente, la miopia degli individui è uno dei problemi fondamentali in materia di investimenti previdenziali. Psicologicamente un individuo è portato a sottostimare la durata della propria vita ed istintivamente è portato a percepire gl’investimenti previdenziali come un qualcosa di lontano e quasi inarrivabile, quindi inutile. Predilige il capitale alla rendita perché non considera la possibilità di vivere a lungo e di ottenere un flusso di rendita superiore al capitale versato; a questo si aggiunge una bassa propensione al rischio tipico della natura umana. Infatti, dal punto di vista finanziario, vi è anche il fenomeno della cosiddetta «avversione miope alle perdite» (myopic loss aversion), cioè una condizione psicologica di paura che fa sì che il soggetto, pur trattandosi di investimenti a lunghissimo termine, prediliga quelli in comparti a basso rischio anziché quelli azionari per la paura di sopportarne l’alta volatilità. Per tutti questi motivi si è cercato d’incentivare l’adesione alla previdenza complementare attraverso tutta una serie di vantaggi: da quelli fiscali a quelli di maggior flessibilità sulle anticipazioni a quelli di uscita in capitale. Tutti questi vantaggi sono giustificati dal fatto che si tratta di un investimento con finalità previdenziale e non finanziaria. In maggior dettaglio i vantaggi fiscali sono una deduzione dal reddito complessivo ai fini IRPEF per un importo annuo massimo di 5164,57 €. Vi è inoltre una tassazione agevolata in fase d’uscita che va dal 15% al 9% in base agli anni di permanenza nella previdenza complementare. L’anticipazione è permessa fino al 75% per motivi specifici da dimostrare, come spese sanitarie straordinarie per sé o per i familiari, in ogni momento, e, dopo l’ottavo anno di partecipazione alla previdenza complementare, per acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli, ed è prevista invece l’anticipazione di una somma fino al 30% del montante accumulato complessivo senza giustificazioni e per qualsiasi motivo, sempre dopo otto anni. Quest’ultimo è l’elemento di ulteriore flessibilità introdotto al fine di far preferire la destinazione del TFR al fondo pensione anziché lasciarlo in azienda. Data la natura umana di preferire il capitale alla rendita, per incentivare ulteriormente l’adesione ai Fondi Pensione, il regolatore ha previsto e normato specifici casi di uscita in capitale. La disciplina infatti dice che in qualunque caso un soggetto può uscire al massimo con 50% in capitale e 50% in rendita, salvo il caso in cui, se l’importo della rendita da pagare fosse troppo basso e quindi non efficiente, vi sia la possibilità specifica di uscire con 100% capitale. Tale aspetto in realtà è parecchio controverso in quanto tende a snaturare la finalità principale della previdenza complementare, cioè quello di garantire un flusso di rendita a vita, in modo da aiutare la persona a far fronte alle esigenze della vita quotidiana. La previdenza complementare è appunto complementare, cioè completa quella obbligatoria prevista dal primo pilastro. Una soluzione efficace per ovviare al problema dell’abbassamento dei tassi di sostituzione sarebbe quella di introdurre l’obbligatorietà d’iscrizione di un soggetto lavoratore alla previdenza complementare, come avviene in altri paesi europei. Tuttavia, a causa di questioni di complessa interpretazione costituzionale, tale imposizione non può essere realizzata. È infatti acceso il dibattito se inquadrare la previdenza complementare al comma 2 o al comma 5 dell’Articolo 38 della Costituzione. La sentenza della Corte Costituzionale n° 393 del 28 luglio 2000 tende a ricondurre la previdenza complementare al comma 2 dell’Art. 38, sancendo così la parità tra previdenza pubblica e previdenza complementare in virtù della «funzionalizzazione». Per altri invece essa sarebbe da ricondurre al comma 5, secondo la cui interpretazione la previdenza complementare avrebbe solo funzione aggiuntiva a quella pubblica. Tale questione non è puramente filosofica e teorica in quanto colpisce il concetto di volontarietà o obbligatorietà della previdenza complementare. Altre norme costituzionali fondamentali per capire e per identificare il concetto di previdenza complementare sono: l’Art. 3 Cost., dal quale si derivano i concetti di eguaglianza formale e sostanziale tra tutti i cittadini, ai quali la previdenza complementare può contribuire garantendo una vita più agiata anche dopo aver cessato l’attività lavorativa; l’Art. 47 Cost., che sancisce il principio della tutela del risparmio in tutte le sue forme, compresa quindi quella del risparmio a fini previdenziali; l’Art. 117 Cost., che dopo la riforma del titolo V attribuisce il potere di legislazione concorrente alle regioni su determinate materie specifiche tra cui quella «di previdenza complementare e integrativa». Nello specifico il D. Lgs. 252/2005 (Art. 3 comma 1 lettera d) prevede che le regioni possano istituire, con legge regionale, Fondi Pensione Negoziali chiusi per territorio (ad esempio Laborfonds, il Fondo Pensione per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che operano in Trentino-Alto Adige/Südtirol), senza però modificare o agevolare le discipline fiscali vigenti o limitare il principio di libera circolazione delle persone tra diverse regioni.

Pierfrancesco Bresolini - 21/06/2016

lunedì 20 giugno 2016

Il problema del tasso di sostituzione e l’introduzione della previdenza complementare

Con l’introduzione del metodo di calcolo contributivo il tasso di sostituzione si è notevolmente abbassato e ad aggravare ulteriormente la situazione vi è l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione ogni tre anni – e dal 2021 ogni due anni –, con la conseguenza di un peggioramento dei coefficienti motivato da un aumento della speranza di vita. A fronte di tutto ciò si prospetta il seguente scenario: chi andrà in pensione dopo il 2040, ad esempio, con un sistema interamente contributivo, avrà un importo che sarà pari al 60-65% dell’ultimo stipendio lordo, se dipendente, e pari al 45-50% dell’ultimo reddito lordo, se lavoratore autonomo. Come si può facilmente intuire queste persone avranno una disponibilità economica gravemente ridotta con la conseguenza di un notevole peggioramento del tenore di vita. Per attenuare questo svantaggio sono state introdotte delle normative per istituite e regolamentare la previdenza complementare. Il sistema previdenziale italiano è quindi strutturato su tre pilastri:

1) Previdenza pubblica, la cui adesione e contribuzione è obbligatoria ed è basata generalmente sul sistema a ripartizione. L’adesione è obbligatoria per cercare di risolvere il problema della miopia dell’individuo, il quale, se lasciato libero, rischierebbe di non risparmiare in maniera adeguata per far fronte alle esigenze future. Nello specifico, la raccolta dei contributi previdenziali, che vengono rivalutati con il saggio medio di variazione quinquennale del PIL, e il conseguente pagamento delle prestazioni pensionistiche spetta a soggetti specializzati quali gli Enti previdenziali. In Italia l’ente principale che svolge questo compito è l’INPS, al quale sono iscritti i lavoratori dipendenti privati e pubblici e i liberi professionisti e lavoratori autonomi che non hanno una propria cassa previdenziale di riferimento. Questi ultimi, più precisamente, contribuiscono alla Gestione Separata. I liberi professionisti iscritti agli Albi Professionali invece devono contribuire e fare riferimento alle norme della loro specifica cassa previdenziale (ad esempio per i Medici ed Odontoiatri l’ENPAM – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici – e per i Dottori Commercialisti la CNPADC – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti). Si noti che le casse previdenziali possono essere gestite sia a ripartizione che a capitalizzazione.

2) Previdenza complementare, regolata prima dal Decreto Legislativo (D. Lgs.) 124/1993 e poi dal più recente Decreto Legislativo 252/2005, successivamente modificato e aggiornato. L’adesione alle forme di previdenza complementare è volontaria e si suddivide in Fondi Pensione Negoziali, detti anche Chiusi o di Categoria, Fondi Pensione Aperti, PIP (Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo) e Fondi Pensione Preesistenti. Tutti sono caratterizzati da una gestione a capitalizzazione, in cui i contributi versati dal singolo vengono destinati ad un conto individuale e gestiti acquistando titoli nel mercato dei capitali. Il rendimento, ovviamente, dipende dall’andamento dei titoli sottostanti al fondo. I Fondi Pensione Negoziali hanno origine dall’accordo tra le Parti Sociali e conseguenti atto istitutivo e atto costitutivo. Sono fondi chiusi nel senso che l’iscrizione ad essi è collettiva, cioè limitata solo ad una certa platea di lavoratori, in quanto tali fondi sono pensati e strutturati secondo le caratteristiche peculiari di una sola e specifica categoria lavorativa. Più precisamente la chiusura può essere per categoria produttiva (ad esempio le professioni, come il Fondo Pensione Cometa per i metalmeccanici), per categoria contrattuale (ad esempio il Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat), per territorio (ad esempio Solidarietà Veneto Fondo Pensione), per impresa e misti. I Fondi Pensione Aperti sono invece creati per volontà del Consiglio di Amministrazione di una banca, SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), SGR (Società di Gestione del Risparmio) e Assicurazione di ramo VI. Il Fondo Aperto generalmente è un fondo potenzialmente rivolto a chiunque, anche se vi sono delle eccezioni in cui esso può essere, in base al D. Lgs. 252/2005, dedicato alla sola adesione collettiva o dedicato alla sola adesione individuale o misto, ovviamente differenziate da trattamenti e costi di natura diversa. I PIP invece sono creati dalle imprese di Assicurazione e nascono come contratti assicurativi di ramo I o di ramo III. Sono ad adesione esclusivamente individuale e non contemplano quindi la possibilità di essere oggetto di accordi collettivi. Infine vi sono i Fondi Pensione Preesistenti che sono quei fondi, di natura estremamente eterogenea, che esistevano già prima del D. Lgs. 124/1993. Il D. Lgs. 252/2005 ha stabilito che tali fondi debbano gradualmente adeguarsi alle normative attuali.

3) Previdenza integrativa, la cui adesione è assolutamente volontaria e individuale e la cui gestione è a capitalizzazione. Fa riferimento a tutti quegli strumenti che non nascono con finalità previdenziali, come polizze assicurative. Venendo a mancare la pura finalità previdenziale, tali strumenti sono completamente liberi da vincoli ma non beneficiano del regime fiscale agevolato tipico invece della previdenza complementare di secondo pilastro.

È importante sottolineare e riassumere come, ad oggi con la normativa attuale, i Fondi Negoziali siano solo ad adesione collettiva, i Fondi Aperti possono essere, per D. Lgs. 252/2005, ad adesione solo collettiva, ad adesione solo individuale, o ad adesione sia collettiva che individuale, i PIP possono essere solo ad adesione individuale; i Fondi Aperti ad adesione individuale e i PIP ad adesione individuale sono definiti FIP (Forma Individuale di Previdenza).

Pierfrancesco Bresolini - 20/06/2016

domenica 19 giugno 2016

Premessa e panoramica

Il sistema previdenziale italiano, prima delle riforme iniziate negli anni ’90, era caratterizzato da pensioni molto generose, in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze di vita delle persone una volta terminato il ciclo lavorativo. Si avevano infatti tassi di sostituzione (Tds) molto elevati, che nel lavoro dipendente arrivavano a garantire pensioni corrispondenti all’80% dell’ultimo stipendio percepito. La caratteristica principale del sistema previdenziale italiano è tutt’ora di avere un sistema di finanziamento a ripartizione, nel quale i contributi pagati da chi lavora oggi vengono interamente usati per pagare le pensioni a chi è già in pensione. Ciò può essere considerato come una sorta di patto intergenerazionale, all’interno del quale c’è un susseguirsi di doveri e diritti: chi lavora oggi paga le pensioni a chi è già in pensione, saldando così il suo debito intergenerazionale ed acquisendo allo stesso tempo un credito nei confronti della generazione futura, che a sua volta dovrà versare i contributi e pagare la pensione ai lavoratori di oggi che saranno diventati pensionati. Il metodo di calcolo della pensione utilizzato era quello retributivo, con il quale si legava la prestazione pensionistica agli ultimi stipendi ricevuti e non ai contributi effettivamente versati, creando così una forte discrepanza tra i contributi versati e la pensione percepita. Tale sistema fu introdotto in Italia con la legge n. 153 del 30 aprile 1969 della riforma Brodolini, durante la fase di espansione del welfare state, in cui le dinamiche economiche e demografiche italiane erano assai diverse rispetto ad oggi, caratterizzate da natalità molto alta, aspettativa di vita relativamente contenuta e crescita economica molto forte, che garantivano la sostenibilità del sistema. Questa sostenibilità è venuta meno col passare dei decenni: le nuove nascite sono gradualmente diminuite, la durata della vita è aumentata e la crescita economica ha iniziato a rallentare, rendendo così instabile e non più sostenibile il tradizionale sistema retributivo a ripartizione. Il crescente indebitamento dello Stato caratterizzato da un continuo aumento delle spese, inclusi i trasferimenti statali al fine di compensare l’insufficienza delle risorse per pagare le pensioni, unito alla forte pressione politica per rientrare entro i parametri del Trattato di Maastricht, ha spinto l’Italia ad adottare numerose riforme di contenimento della spesa pubblica, molte delle quali hanno riguardato il sistema previdenziale. A partire dal 1992 infatti si ebbe tutta una serie di riforme che portarono gradualmente ad un sistema più sostenibile in relazione al rischio demografico, alzando le età pensionabili e riducendo gl’importi pensionistici, equiparandoli via via sempre di più ai contributi versati. Si introdusse così, nel 1995, il metodo di calcolo contributivo, che lega la prestazione pensionistica esclusivamente ai soli contributi versati rivalutati annualmente. Tutte queste riforme volte alla sostenibilità dei bilanci e del sistema porteranno però ad una diminuzione notevole degl’importi pensionistici e dei tassi di sostituzione, creando così gravi problematiche sociali, per cui le pensioni cominceranno ad essere insufficienti alle esigenze della vita quotidiana.

Pierfrancesco Bresolini - 19/06/2016