Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una retribuzione differita a cui ha diritto un lavoratore dipendente in qualunque caso di cessazione del rapporto di lavoro. È nato con lo scopo di conferire al lavoratore che ha appena cessato il proprio rapporto di lavoro una liquidità nell’attesa di trovare un nuovo impiego o comunque di gestire l’uscita dall’età lavorativa. Il TFR è stato introdotto per la prima volta nel 1927, quando la legge stabiliva il diritto del lavoratore a una buonuscita d’importo relativo agli anni di lavoro svolti. Il TFR viene riformato con la legge n° 297 del 1982, in cui si stabilisce che l’importo di liquidazione corrisponde al 7,41% della retribuzione annua lorda, cioè comprensiva di tutti i benefit ricevuti a titolo non occasionale, importo del quale, dal 1995 con la riforma Dini, lo 0,50% va a finanziare le opere assistenziali dell’INPS, mentre il 6,91% va effettivamente ad essere accantonato. Vi è poi un ulteriore 0,20%, a carico del datore di lavoro, destinato al Fondo di Garanzia dell’INPS. Il TFR risulta essere una fonte di autofinanziamento per le imprese che hanno fino a 49 dipendenti, se il lavoratore sceglie di lasciare il TFR in azienda, mentre, sempre nel caso della medesima scelta, per aziende con più di 50 dipendenti è destinato al Fondo Tesoreria dell’INPS. Il TFR può essere anche destinato dal lavoratore alla forma di previdenza complementare da lui scelta e per quest’ultima è ad oggi una notevole fonte di finanziamento. I dati COVIP indicano infatti che di 13,008 miliardi di € versati in contributi alla previdenza complementare per l’anno 2014 ben 5,307 miliardi di € sono di TFR, cioè il 40,8%. Il D. Lgs. 252/2005 ha introdotto il meccanismo del silenzio-assenso, con il quale, se un lavoratore non esprime una preferenza esplicita nella destinazione del proprio TFR, questo viene destinato, in maniera irreversibile, al FP negoziale di riferimento, o, in assenza di quest’ultimo, al FONDINPS. In tutti i casi di silenzio-assenso, il TFR è allocato nel «comparto garantito», in cui la garanzia corrisponde ad una restituzione del capitale versato. La legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015 o riforma Renzi) prevede la possibilità che, con scelta irrevocabile, un lavoratore possa richiedere l’anticipo del TFR in busta paga mensilmente per tre anni fino al 30 giugno 2018. Questo aspetto andrebbe a danneggiare i FP in quanto li svuoterebbe da una notevole fonte di finanziamento ma, in realtà, tale possibilità si è rivelata un insuccesso dato che, ad oggi, solo lo 0,1% dei lavoratori dipendenti ha effettivamente richiesto l’erogazione del TFR in busta paga. Un aspetto importante è quello fiscale. Il TFR infatti è tassato separatamente con l’aliquota media degli ultimi cinque anni, mentre se destinato ai FP verrà tassato in fase di erogazione della prestazione con una tassazione ancora inferiore, in quanto l’aliquota base è del 15% che si decurterà di uno 0,30% annuo a partire dal sedicesimo anno, per un tetto massimo del 6%, al quale corrisponde una tassazione minima del 9% al trentaseiesimo anno di partecipazione al fondo. Per le imprese che destinano il TFR dei dipendenti a un FP ci sono delle agevolazioni corrispondenti ad una deduzione dal reddito d’impresa per un importo pari al 4% (6% per aziende fino a 49 dipendenti) del TFR destinato alle forme di previdenza complementare. Sono inoltre esonerate dal pagamento dello 0,20% destinato al Fondo di Garanzia. Il TFR lasciato in azienda si rivaluta annualmente dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione secondo dati Istat, mentre il TFR destinato ai FP ha una rivalutazione corrispondente all’andamento dei mercati presso i quali i capitali sono investiti. Questa differenza dà spesso adito a polemiche e scontri dettati da mala informazione, in cui annualmente si confrontano i rendimenti del TFR in azienda con quelli dei FP, commettendo l’errore di confrontare strumenti con orizzonti temporali completamente diversi. In generale si può dimostrare che nel lungo periodo il rendimento dei FP è nettamente superiore a quello del TFR, basti pensare che nell’anno appena chiuso il rendimento medio dei FP è stato del 7%, contro quello dell’1% del TFR, molto basso a causa della deflazione. Tuttavia tali confronti anche in questo caso non hanno molto senso dato che sono relativi a causa di tantissimi fattori esterni, come ad esempio l’andamento generale dei mercati o quello del PIL o quello dell’inflazione. Un recente studio della Ragioneria Generale dello Stato sulle tendenze nel lungo termine del sistema pensionistico italiano indicano come il conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare può alzare il Tds del 5%, proveniente dal secondo pilastro, per chi andrà in pensione tra 10 anni, e può arrivare ad aggiungere un 17% a chi andrà in pensione nel 2050.
Pierfrancesco Bresolini - 22/06/2016
Pierfrancesco Bresolini - 22/06/2016
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