lunedì 20 giugno 2016

Il problema del tasso di sostituzione e l’introduzione della previdenza complementare

Con l’introduzione del metodo di calcolo contributivo il tasso di sostituzione si è notevolmente abbassato e ad aggravare ulteriormente la situazione vi è l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione ogni tre anni – e dal 2021 ogni due anni –, con la conseguenza di un peggioramento dei coefficienti motivato da un aumento della speranza di vita. A fronte di tutto ciò si prospetta il seguente scenario: chi andrà in pensione dopo il 2040, ad esempio, con un sistema interamente contributivo, avrà un importo che sarà pari al 60-65% dell’ultimo stipendio lordo, se dipendente, e pari al 45-50% dell’ultimo reddito lordo, se lavoratore autonomo. Come si può facilmente intuire queste persone avranno una disponibilità economica gravemente ridotta con la conseguenza di un notevole peggioramento del tenore di vita. Per attenuare questo svantaggio sono state introdotte delle normative per istituite e regolamentare la previdenza complementare. Il sistema previdenziale italiano è quindi strutturato su tre pilastri:

1) Previdenza pubblica, la cui adesione e contribuzione è obbligatoria ed è basata generalmente sul sistema a ripartizione. L’adesione è obbligatoria per cercare di risolvere il problema della miopia dell’individuo, il quale, se lasciato libero, rischierebbe di non risparmiare in maniera adeguata per far fronte alle esigenze future. Nello specifico, la raccolta dei contributi previdenziali, che vengono rivalutati con il saggio medio di variazione quinquennale del PIL, e il conseguente pagamento delle prestazioni pensionistiche spetta a soggetti specializzati quali gli Enti previdenziali. In Italia l’ente principale che svolge questo compito è l’INPS, al quale sono iscritti i lavoratori dipendenti privati e pubblici e i liberi professionisti e lavoratori autonomi che non hanno una propria cassa previdenziale di riferimento. Questi ultimi, più precisamente, contribuiscono alla Gestione Separata. I liberi professionisti iscritti agli Albi Professionali invece devono contribuire e fare riferimento alle norme della loro specifica cassa previdenziale (ad esempio per i Medici ed Odontoiatri l’ENPAM – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici – e per i Dottori Commercialisti la CNPADC – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti). Si noti che le casse previdenziali possono essere gestite sia a ripartizione che a capitalizzazione.

2) Previdenza complementare, regolata prima dal Decreto Legislativo (D. Lgs.) 124/1993 e poi dal più recente Decreto Legislativo 252/2005, successivamente modificato e aggiornato. L’adesione alle forme di previdenza complementare è volontaria e si suddivide in Fondi Pensione Negoziali, detti anche Chiusi o di Categoria, Fondi Pensione Aperti, PIP (Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo) e Fondi Pensione Preesistenti. Tutti sono caratterizzati da una gestione a capitalizzazione, in cui i contributi versati dal singolo vengono destinati ad un conto individuale e gestiti acquistando titoli nel mercato dei capitali. Il rendimento, ovviamente, dipende dall’andamento dei titoli sottostanti al fondo. I Fondi Pensione Negoziali hanno origine dall’accordo tra le Parti Sociali e conseguenti atto istitutivo e atto costitutivo. Sono fondi chiusi nel senso che l’iscrizione ad essi è collettiva, cioè limitata solo ad una certa platea di lavoratori, in quanto tali fondi sono pensati e strutturati secondo le caratteristiche peculiari di una sola e specifica categoria lavorativa. Più precisamente la chiusura può essere per categoria produttiva (ad esempio le professioni, come il Fondo Pensione Cometa per i metalmeccanici), per categoria contrattuale (ad esempio il Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat), per territorio (ad esempio Solidarietà Veneto Fondo Pensione), per impresa e misti. I Fondi Pensione Aperti sono invece creati per volontà del Consiglio di Amministrazione di una banca, SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), SGR (Società di Gestione del Risparmio) e Assicurazione di ramo VI. Il Fondo Aperto generalmente è un fondo potenzialmente rivolto a chiunque, anche se vi sono delle eccezioni in cui esso può essere, in base al D. Lgs. 252/2005, dedicato alla sola adesione collettiva o dedicato alla sola adesione individuale o misto, ovviamente differenziate da trattamenti e costi di natura diversa. I PIP invece sono creati dalle imprese di Assicurazione e nascono come contratti assicurativi di ramo I o di ramo III. Sono ad adesione esclusivamente individuale e non contemplano quindi la possibilità di essere oggetto di accordi collettivi. Infine vi sono i Fondi Pensione Preesistenti che sono quei fondi, di natura estremamente eterogenea, che esistevano già prima del D. Lgs. 124/1993. Il D. Lgs. 252/2005 ha stabilito che tali fondi debbano gradualmente adeguarsi alle normative attuali.

3) Previdenza integrativa, la cui adesione è assolutamente volontaria e individuale e la cui gestione è a capitalizzazione. Fa riferimento a tutti quegli strumenti che non nascono con finalità previdenziali, come polizze assicurative. Venendo a mancare la pura finalità previdenziale, tali strumenti sono completamente liberi da vincoli ma non beneficiano del regime fiscale agevolato tipico invece della previdenza complementare di secondo pilastro.

È importante sottolineare e riassumere come, ad oggi con la normativa attuale, i Fondi Negoziali siano solo ad adesione collettiva, i Fondi Aperti possono essere, per D. Lgs. 252/2005, ad adesione solo collettiva, ad adesione solo individuale, o ad adesione sia collettiva che individuale, i PIP possono essere solo ad adesione individuale; i Fondi Aperti ad adesione individuale e i PIP ad adesione individuale sono definiti FIP (Forma Individuale di Previdenza).

Pierfrancesco Bresolini - 20/06/2016

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