Come accennato precedentemente, la miopia degli individui è uno dei problemi fondamentali in materia di investimenti previdenziali. Psicologicamente un individuo è portato a sottostimare la durata della propria vita ed istintivamente è portato a percepire gl’investimenti previdenziali come un qualcosa di lontano e quasi inarrivabile, quindi inutile. Predilige il capitale alla rendita perché non considera la possibilità di vivere a lungo e di ottenere un flusso di rendita superiore al capitale versato; a questo si aggiunge una bassa propensione al rischio tipico della natura umana. Infatti, dal punto di vista finanziario, vi è anche il fenomeno della cosiddetta «avversione miope alle perdite» (myopic loss aversion), cioè una condizione psicologica di paura che fa sì che il soggetto, pur trattandosi di investimenti a lunghissimo termine, prediliga quelli in comparti a basso rischio anziché quelli azionari per la paura di sopportarne l’alta volatilità. Per tutti questi motivi si è cercato d’incentivare l’adesione alla previdenza complementare attraverso tutta una serie di vantaggi: da quelli fiscali a quelli di maggior flessibilità sulle anticipazioni a quelli di uscita in capitale. Tutti questi vantaggi sono giustificati dal fatto che si tratta di un investimento con finalità previdenziale e non finanziaria. In maggior dettaglio i vantaggi fiscali sono una deduzione dal reddito complessivo ai fini IRPEF per un importo annuo massimo di 5164,57 €. Vi è inoltre una tassazione agevolata in fase d’uscita che va dal 15% al 9% in base agli anni di permanenza nella previdenza complementare. L’anticipazione è permessa fino al 75% per motivi specifici da dimostrare, come spese sanitarie straordinarie per sé o per i familiari, in ogni momento, e, dopo l’ottavo anno di partecipazione alla previdenza complementare, per acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli, ed è prevista invece l’anticipazione di una somma fino al 30% del montante accumulato complessivo senza giustificazioni e per qualsiasi motivo, sempre dopo otto anni. Quest’ultimo è l’elemento di ulteriore flessibilità introdotto al fine di far preferire la destinazione del TFR al fondo pensione anziché lasciarlo in azienda. Data la natura umana di preferire il capitale alla rendita, per incentivare ulteriormente l’adesione ai Fondi Pensione, il regolatore ha previsto e normato specifici casi di uscita in capitale. La disciplina infatti dice che in qualunque caso un soggetto può uscire al massimo con 50% in capitale e 50% in rendita, salvo il caso in cui, se l’importo della rendita da pagare fosse troppo basso e quindi non efficiente, vi sia la possibilità specifica di uscire con 100% capitale. Tale aspetto in realtà è parecchio controverso in quanto tende a snaturare la finalità principale della previdenza complementare, cioè quello di garantire un flusso di rendita a vita, in modo da aiutare la persona a far fronte alle esigenze della vita quotidiana. La previdenza complementare è appunto complementare, cioè completa quella obbligatoria prevista dal primo pilastro. Una soluzione efficace per ovviare al problema dell’abbassamento dei tassi di sostituzione sarebbe quella di introdurre l’obbligatorietà d’iscrizione di un soggetto lavoratore alla previdenza complementare, come avviene in altri paesi europei. Tuttavia, a causa di questioni di complessa interpretazione costituzionale, tale imposizione non può essere realizzata. È infatti acceso il dibattito se inquadrare la previdenza complementare al comma 2 o al comma 5 dell’Articolo 38 della Costituzione. La sentenza della Corte Costituzionale n° 393 del 28 luglio 2000 tende a ricondurre la previdenza complementare al comma 2 dell’Art. 38, sancendo così la parità tra previdenza pubblica e previdenza complementare in virtù della «funzionalizzazione». Per altri invece essa sarebbe da ricondurre al comma 5, secondo la cui interpretazione la previdenza complementare avrebbe solo funzione aggiuntiva a quella pubblica. Tale questione non è puramente filosofica e teorica in quanto colpisce il concetto di volontarietà o obbligatorietà della previdenza complementare. Altre norme costituzionali fondamentali per capire e per identificare il concetto di previdenza complementare sono: l’Art. 3 Cost., dal quale si derivano i concetti di eguaglianza formale e sostanziale tra tutti i cittadini, ai quali la previdenza complementare può contribuire garantendo una vita più agiata anche dopo aver cessato l’attività lavorativa; l’Art. 47 Cost., che sancisce il principio della tutela del risparmio in tutte le sue forme, compresa quindi quella del risparmio a fini previdenziali; l’Art. 117 Cost., che dopo la riforma del titolo V attribuisce il potere di legislazione concorrente alle regioni su determinate materie specifiche tra cui quella «di previdenza complementare e integrativa». Nello specifico il D. Lgs. 252/2005 (Art. 3 comma 1 lettera d) prevede che le regioni possano istituire, con legge regionale, Fondi Pensione Negoziali chiusi per territorio (ad esempio Laborfonds, il Fondo Pensione per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che operano in Trentino-Alto Adige/Südtirol), senza però modificare o agevolare le discipline fiscali vigenti o limitare il principio di libera circolazione delle persone tra diverse regioni.
Pierfrancesco Bresolini - 21/06/2016
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